Regolamento Regionale del M.A.S.C.I. Calabria
PREMESSA
- Fermo restando che ogni Socio debba attenersi alle norme e ai principi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento e dal Patto Comunitario Nazionali, in osservanza all’articolo 9 comma 1° dello Statuto Nazionale ed all’articolo 7 comma 1° del Regolamento Nazionale, si redige il presente “Regolamento Regionale”, che integra e sostituisce quello approvato nell’Assemblea Regionale di Reggio Calabria del 10.1.93 e successiva modifica del 28 Settembre 2008 all’Assemblea Regionale di Capo Colonna (KR), tenendo comunque sempre presente che la principale fonte ispiratrice di ogni nostra azione è e deve rimanere in ogni circostanza, la Legge e la Promessa Scout, cioè l’insieme di principi di onestà, lealtà, fiducia, onore e buon senso, a cui ogni scout sa di doversi attenere lealmente. Le regole devono aiutare ognuno di noi a svolgere meglio il proprio compito, e non devono essere un pretesto per imbrigliare la vita del Movimento Regionale in cavilli giuridici, da cui non sarebbe facile districarsi, infatti, sono le regole ad essere a nostra disposizione a non noi a disposizione loro.
- Le norme che seguono, sono quell’insieme di regole di comportamento, usi e consuetudini ed attività via via consolidatesi nel corso degli anni, con le quali il Movimento in Regione intende ora regolare le funzioni degli Organismi Associativi Regionali
- Nel regolamento regionale vengono accettate senza riserva, e ne fanno automaticamente parte integrante, tutte le norme presenti nello Statuto e nel Regolamento Nazionale anche se non esplicitamente indicate. Nel caso di contrasto tra norma regionale e nazionale, prevale automaticamente quella Nazionale.
PARTE PRIMA: COMPETENZE DEL LIVELLO REGIONALE
ARTICOLO 1 (Organi Associativi)
1. Gli Organi Associativi Regionali sono i seguenti:
- Segretario Regionale (S.R.)
- Assistente Ecclesiastico Regionale (A.E.R.)
- Comitato Esecutivo Regionale (C.E.R.)
- Collegio Revisori dei Conti
- Assemblea Regionale (A.R.)
- Consiglio Regionale (C.R.)
- Consiglio di Zona
- Comunità Locale
- Comunità Regionale
- Comunità dei Foulards Blancs (F.B.)
ARTICOLO 2 (Incarichi regionali elettivi)
- Tutti gli incarichi regionali elettivi hanno durata di tre anni, rinnovabili per un solo triennio successivo.
- Le prestazioni fornite dagli Adulti Scout del Movimento, anche se eletti ad incarichi regionali, sono volontarie.
- In armonia con il regolamento nazionale, per tutti gli incarichi elettivi regionali, trattandosi di indicazione o scelta di persone, si procede obbligatoriamente a scrutinio segreto.
- Per tutte le decisioni assembleari che non riguardano scelte di persone si precede a scrutinio segreto se richiesto da un terzo dei presenti in assemblea, intendendosi come presente anche chi è rappresentato per delega.
ARTICOLO 3 (Segretario Regionale)
- Il Segretario Regionale ha la rappresentanza ufficiale del Movimento al livello regionale. Nell’evenienza in cui, per motivi di necessità ed urgenza e nell’impossibilità di contattare per via breve i Magister, si pronunci pubblicamente a nome del Movimento, è tenuto a darne subito notizia, nel modo più tempestivo possibile, a tutti i componenti il Consiglio Regionale.
- Coordina le attività nell’ambito delle competenze regionali ed assicura il collegamento tra Comunità ed gli organismi nazionali.
- Convoca l’Assemblea Regionale, convoca e presiede il Consiglio Regionale ed il Comitato Esecutivo Regionale.
- Comunica al Comitato Esecutivo Nazionale, nei quindici giorni successivi alle Assemblee, i risultati delle elezioni delle Assemblee Regionali.
- Nomina, su indicazione delle Comunità interessate, i Responsabili di Zona.
- Ha l’impegno di “visitare” ciascuna Comunità della Regione, almeno una volta nel triennio.
- Il Segretario Regionale viene coadiuvato in questi compiti dai componenti del Comitato Esecutivo Regionale da lui nominati al momento della elezione e confermati tramite ratifica dal primo Consiglio Regionale utile.
- In caso di assenza ed impedimento (non superiore ai sei mesi) viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Segretario Regionale.
- Ogni Segretario Regionale in carica è custode e diretto responsabile della raccolta e conservazione di tutti gli atti che si produrranno nel corso del suo mandato, oltre a quelli a lui consegnati dal suo predecessore (scritti, registri, bollettini regionali, documentazioni varie), nonché di quelli affidati al Centro Studi “Mons. Vincenzo Lembo”, archivio ufficiale del M.A.S.C.I. calabro.
- Il Segretario Regionale in carica ha l’obbligo di consegnare tutta la documentazione in suo possesso, in perfetto ordine, al suo successore. Quanto sopra vale anche per materiali e strumenti che nel tempo verranno acquisiti come proprietà della Regione.
ARTICOLO 4 (Assistente Ecclesiastico Regionale)
- L’Assistente Ecclesiastico Regionale, nominato dalla competente Autorità Ecclesiastica tra una terna di nomi indicati dal Consiglio Regionale, imposta, avvia e coordina le attività tese alla crescita spirituale del movimento in regione, in accordo con gli Assistenti Ecclesiastici delle Comunità e tenendo conto delle indicazioni del Movimento Nazionale.
- Collabora con gli organi direttivi del Movimento Regionale, partecipando alla vita del Consiglio Regionale e del Comitato Esecutivo Regionale. Nel corso della annuale Assemblea Regionale svolge una relazione sulla vita spirituale del Movimento in regione.
- È auspicabile che l’Assistente Ecclesiastico Regionale possa “visitare” ciascuna Comunità della regione almeno una volta nel corso del suo mandato.
ARTICOLO 5 (Consiglio Regionale)
- Componenti
- Il Consiglio Regionale è costituito dal Segretario Regionale che lo convoca e lo presiede, dall’Assistente Ecclesiastico Regionale, dai Magister delle Comunità censite in regione (o dai loro delegati).
- Sono componenti del Consiglio Regionale, a titolo consultivo con diritto di parola ma senza diritto di voto, i Componenti del Comitato Esecutivo Regionale, i Responsabili di Zona, i Responsabili Regionali della Comunità Italiana Foulards Blancs, eventuali membri del Consiglio Nazionale o del Comitato esecutivo ovvero di altri organismi nazionali o internazionali dello Scautismo adulto, censiti in regione.
- Il Segretario Regionale può autorizzare la partecipazione, come uditori e senza diritto di voto, di eventuali Adulti Scout che lo richiedano. Viene fatta salva la facoltà del Segretario Regionale, ove lo ritenga opportuno ai fini della discussione, di concedere a chiunque tra i presenti di intervenire ed esprimere la propria opinione.
- Compiti
- Il Consiglio Regionale collabora con il Segretario Regionale e rappresenta in via continuativa tutte le istanze del Movimento sul territorio regionale.
- Promuove lo sviluppo del Movimento nel territorio regionale.
- Verifica l’applicazione del metodo educativo per adulti secondo i principi dello scautismo come definito al livello nazionale ed adattato alle esigenze del territorio.
- Dà attuazione, secondo le caratteristiche proprie della Regione, all’indirizzo programmatico pluriennale approvato dall’Assemblea nazionale e del conseguente programma deciso dal Consiglio Nazionale.
- Provvede, sulla base dell’indirizzo programmatico approvato dall’Assemblea Regionale, a concretizzare le iniziative da sviluppare in campo regionale, che non devono essere in contrasto con quelle di carattere nazionale.
- Cura la realizzazione degli eventi di formazione ed animazione delegati dal livello nazionale, secondo le modalità ed i contenuti definiti al livello nazionale ed adattati alle esigenze del territorio.
- Indica la terna di nomi tra cui la competente Autorità Ecclesiastica nomina l’Assistente Ecclesiastico Regionale.
- Ratifica, su indicazione del Segretario Regionale, la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo Regionale.
- Verifica il Censimento annuale di tutti i soci, raccolto tramite le Comunità secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale.
- Può avanzare opposizione, scritta e motivata, al censimento di una o più Comunità.
- Determina, almeno sessanta giorni prima della scadenza, l’entità della quota associativa regionale dovuta dagli Adulti Scout per l’anno successivo e può autorizzare eventuali spese straordinarie.
- Il Consiglio Regionale, in accordo con l’AGESCI Regionale e con gli Incaricati Regionali uscenti, formula una rosa di nomi tra cui i titolari Foulards Blancs della Regione eleggeranno i relativi Responsabili Regionali.
- Convocazione
- Il Consiglio Regionale si riunisce su convocazione del Segretario Regionale ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, ma non meno di due volte l’anno. La convocazione, con l’indicazione della sede e del relativo ordine del giorno, deve pervenire ai componenti del C.R. almeno ventuno giorni prima della data in oggetto, mediante comunicazione telematica, chiedendo conferma a verifica dell’avvenuta ricezione. I Magister, ricevuta la convocazione, sono tenuti a darne tempestivamente notizia ai componenti della propria Comunità.
- Le riunioni sono valide quando è presente il Segretario regionale o il Vice segretario, se assente il Segretario, ed almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, In caso di parità, il voto del Segretario regionale o, in sua assenza, quello del Vice Segretario è determinante.
- Per singoli punti all’ordine del giorno, ove se ne ravvisi l’urgenza, il Segretario Regionale può convocare un Consiglio Regionale on-line, inviando la convocazione agli aventi diritto almeno un settimana prima dello svolgimento. Il Segretario Regionale oltre alla convocazione on-line invia alle Comunità un SMS con invito alla lettura della convocazione.
ARTICOLO 6 (Comitato Esecutivo Regionale)
- Componenti
- Il Comitato Esecutivo Regionale è costituito dal Segretario Regionale che lo convoca e lo presiede, dall’Assistente Ecclesiastico Regionale, dal Vice Segretario Regionale, dal Segretario Verbalizzante, dall’Amministratore Regionale, e dagli Adulti Scout, censiti nel A.S.C.I., incaricati dal Segretario Regionale come responsabili dei settori.
- La nomina dei componenti del Comitato Esecutivo Regionale, con la sola eccezione dell’Assistente Ecclesiastico Regionale, deve obbligatoriamente essere ratificata dal Consiglio Regionale, nella prima riunione utile dopo la Assemblea Regionale Elettiva.
- I componenti del Comitato Esecutivo Regionale, di norma, durano in carica per tre anni, tuttavia in caso di dimissioni anticipate del Segretario Regionale anche i componenti del Comitato Esecutivo Regionale devono ritenersi automaticamente dimissionari, rimanendo in carica, coordinati dal Vice Segretario Regionale, per la sola ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Segretario Regionale che deve avvenire entro 90 giorni dalle avvenute dimissioni con una Assemblea Regionale Straordinaria, convocata dal Vice Segretario Regionale.
- Compiti
4. Compito del Comitato Esecutivo Regionale è di coadiuvare il Segretario Regionale nella pratica attuazione di quanto deliberato dell’Assemblea Regionale e dal Consiglio Regionale
- Al Comitato Esecutivo Regionale possono essere invitati, con diritto di parola e non di voto, i responsabili di zona.
- Il Segretario Regionale, nel corso del suo mandato, può revocare l’incarico affidato ai membri del Comitato Esecutivo Regionale sostituendoli con altri Adulti Scout, previa comunicazione al Consiglio Regionale e ai sostituiti.
- Convocazione
- Il Comitato Esecutivo Regionale si riunisce su convocazione del Segretario Regionale ogni qual volta questi lo ritenga opportuno. La convocazione, con indicazione della sede e del relativo ordine del giorno, deve pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data in oggetto, con notifica scritta (anche elettronica), chiedendo conferma a verifica dell’avvenuta ricezione.
ARTICOLO 7 (Istituzione delle “Zone”)
- Poiché la regione si estende molto in lunghezza rendendo problematica la costante presenza del Segretario Regionale tra le Comunità, si ritiene opportuno suddividere il Territorio in “Zone”. La composizione delle Zone, la denominazione, i compiti e le responsabilità vengono definiti dal Consiglio Regionale.
- Per ogni Zona il Segretario Regionale nomina un Responsabile di Zona. A lui è affidato il compito di stimolare le attività delle Comunità appartenenti alla Zona stessa assicurando il necessario collegamento con il Segretario Regionale, nonché di formulare, all’inizio dell’anno sociale, di concerto con i Magisteri delle Comunità locali, e nel corso di un “Consiglio di Zona” appositamente convocato, un programma di Zona. Tale programma dovrà, preventivamente e necessariamente, tener conto del calendario degli eventi nazionali e regionali, onde evitare coincidenze di date, e dovrà essere inviato al Segretario Regionale che lo inserirà, a tutti gli effetti, nel programma annuale della Regione.
- Il Consiglio di Zona è costituito dal Responsabile di Zona, dall’Assistente Ecclesiastico di Zona e dai Magister della Comunità ricadenti in quella determinata Zona. Si riunisce su convocazione del Responsabile di Zona o su richiesta scritta di almeno i due terzi delle Comunità, almeno tre volte l’anno. Il Consiglio di Zona, ha il compito di armonizzare le attività delle Comunità della zona e di programmare eventuali attività di zona. Se nella Zona vi sono Adulti Scout che ricoprono incarichi regionali o nazionali, possono partecipare al Consiglio di Zona senza diritto di voto.
- Il Responsabile di Zona dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile per un solo triennio. Il Responsabile di Zona ha l’impegno di “visitare” le singole comunità della Zona, almeno una volta durante l’anno sociale. Decade automaticamente con la fine dell’incarico del Segretario Regionale.
- L’Assistente Ecclesiastico di Zona, scelto all’interno di una terna di nomi indicata dal Consiglio di Zona, viene nominato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio.
- Ogni anno nel corso della riunione del Consiglio Regionale per la verifica delle attività svolte dalla regione, il Responsabile di Zona, svolgerà una relazione in merito alle attività svolte dalla propria Zona, consegnando contestualmente, al Segretario Regionale, copia scritta della propria relazione, per consentire al Segretario Regionale di avere i dati necessari per la compilazione delle relazioni richieste annualmente dal Consiglio Nazionale. Inoltre tale materiale costituirà e una preziosa ed indispensabile documentazione.
- Il numero e la dimensione territoriale delle zone potrà variare in base alle effettive necessità della Regione.
ARTICOLO 8 (Assemblea Regionale)
- A) Composizione e funzioni
- L’Assemblea Regionale è il luogo dove viene garantita democraticamente l’espressione di tutte le sensibilità presenti in regione.
- Sono componenti dell’Assemblea Regionale, con diritto di voto, tutti gli Adulti Scout regolarmente censiti in una Comunità della Regione.
- L’Assemblea Regionale è presieduta da un Adulto Scout, eletto dai partecipanti.
- L’Assemblea Regionale:
- Elegge il Segretario Regionale e i Revisori dei Conti.
- Propone candidature per il rinnovo degli organismi nazionali, che possono essere presentate all’Assemblea:
- dal Consiglio Regionale;
- da ogni singola Comunità;
- da un gruppo di almeno 15 soci, anche se appartenenti a diverse comunità.
- Emana il Regolamento Regionale e ne approva le modifiche.
- Definisce le linee programmatiche della regione in armonia con le linee programmatiche nazionali.
- Vota il bilancio regionale preventivo e consuntivo.
- L’A.R. è regolata dal presente regolamento, ed in via straordinaria da un apposito regolamento emanato dal Consiglio Regionale.
- B) Convocazione
- Il Segretario Regionale, sentiti i componenti del Consiglio Regionale, fissa la data ed il luogo dell’Assemblea Regionale Ordinaria ed invia comunicazione scritta (anche elettronica) con relativo ordine del giorno, ai componenti del Comitato Esecutivo Regionale ed a tutti i Magister, almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita, chiedendo conferma dell’avvenuta ricezione. Ogni Magister, ricevuta la convocazione, è tenuto a darne tempestivamente notizia ai componenti la propria Comunità.
- L’Assemblea Regionale è ordinariamente convocata una volta l’anno. Allo scadere dei rispettivi mandati triennali – o in caso di cessazione anticipata dall’incarico – elegge il Segretario Regionale e i Revisori dei Conti.
- Tutte le Assemblee Regionali che prevedono l’elezione a incarichi regionali o che dovranno esprimere candidature nazionali, si svolgeranno in zona centrale della Regione allo scopo di rendere effettivo il diritto-dovere di voto dei delegati e facilitare la partecipazione di tutta la regione riducendo distanza e costi. La data ed il luogo dell’Assemblea vengono scelti nella prima riunione utile annuale del Consiglio Regionale.
- Può essere convocata un’Assemblea regionale straordinaria, in via eccezionale e con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria:
- dal Segretario Regionale, previo parere favorevole del Consiglio Regionale.
- su richiesta della metà più una delle Comunità censite in regione.
- dal Vice Segretario Regionale, per l’elezione del nuovo Segretario Regionale, in caso di impedimento duraturo (oltre i sei mesi) o dimissioni del Segretario Regionale in carica.
- L’Assemblea, ad ogni seduta, ascolta e vota la relazione del Segretario Regionale, ascolta le relazioni dell’Assistente Ecclesiastico Regionale e dei Revisori dei Conti, vota i Bilanci, preventivo e consuntivo, presentati dall’Amministratore Regionale, può votare nuove norme regionali, e modificare o abolire quelle esistenti.
- C) Validità
- In prima convocazione, l’Assemblea è valida, se sono presenti (anche con delega) non meno di due terzi degli Adulti Scout censiti in regione, e sono rappresentate, da almeno un componente, non meno dei due terzi delle Comunità censite in regione.
- In seconda convocazione, l’Assemblea è valida, se sono presenti, anche con delega non meno di un terzo degli Adulti Scout censiti in Regione, e sono rappresentate da almeno un componente non meno della metà più uno delle Comunità censite in regione.
- Ogni Adulto Scout può essere titolare di una sola delega, in sostituzione di un componente della propria comunità. La delega, per essere valida, deve essere scritta ed indicare necessariamente il nome e cognome e la Comunità di appartenenza del delegante e del delegato ed essere firmata, con firma leggibile, dal delegante e controfirmata dal Magister. La delega deve essere consegnata al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio dei lavori assembleari.
ARTICOLO 9 (Elezione del Segretario Regionale)
- Il Segretario Regionale viene eletto ogni tre anni nel corso di una Assemblea Regionale Elettiva.
- L’Assemblea è valida in prima convocazione od in seconda convocazione ove ricorrano le condizioni indicate all’art.8, sezione C).
- Il Segretario Regionale, anche in caso di una sola candidatura, deve essere eletto con votazione a scrutinio segreto.
- Per l’elezione del Segretario Regionale alla prima votazione sono necessari due terzi dei voti degli A.S. presenti, considerando presente anche chi è rappresentato per delega. Nel caso nessun candidato raggiungesse tale quorum, in seconda deliberazione saranno sufficienti la metà più uno dei voti degli A.S. presenti, considerando tra i presenti anche chi è rappresentato per delega. Alla terza votazione sarà eletto l’A.S. che riporterà la maggioranza relativa dei voti, considerando validi anche i voti espressi per delega. Nel caso che due o più candidati riportino parità di voti, viene eletto il più anziano per appartenenza al M.A.S.C.I., senza soluzione di continuità, in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano per età anagrafica.
- Le candidature a Segretario Regionale possono essere presentate da:
- il Consiglio Regionale;
- ogni singola Comunità;
- almeno quindici soci, anche se appartenenti a diverse comunità.
- Le candidature devono essere rese note, almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea Elettiva, mediante comunicazione scritta (anche elettronica) a tutti i Magister, chiedendo conferma a verifica dell’avvenuta ricezione. Ogni Magister, ricevuta la comunicazione è tenuto a darne tempestivamente notizia ai componenti la propria Comunità.
- In caso di dimissioni anticipate dall’incarico di Segretario Regionale, l’elezione deve avvenire entro novanta giorni dalla cessazione delle funzioni, per mezzo di una Assemblea Regionale Straordinaria, convocata dal Vice Segretario Regionale.
ARTICOLO 10 (Incarichi)
- Incaricati regionali
- Gli Incaricati regionali sono nominati dal Segretario Regionale e devono essere ratificati, come gli altri membri dal Comitato Esecutivo Regionale, dal voto del Consiglio Regionale. Durano in carica tre anni. In caso di dimissioni anticipate del Segretario Regionale devono ritenersi automaticamente dimissionari, rimanendo in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario Regionale, coordinati dal Vice Segretario Regionale, per la sola ordinaria amministrazione.
- Il Segretario verbalizzante
- Il Segretario verbalizzante è nominato dal Segretario Regionale e deve essere confermato come gli altri membri del Comitato Esecutivo Regionale dal voto del Consiglio Regionale; dura in carica tre anni.
- Il Segretario Verbalizzante ha il compito di redigere un Verbale ad ogni riunione di carattere regionale da inviare, nel più breve tempo possibile, per via telematica ai componenti del Comitato Esecutivo Regionale ed ai Magister di tutte le Comunità censite in regione, chiedendo conferma a verifica dell’avvenuta ricezione. Ogni Magister, ricevuta la comunicazione è tenuto a darne tempestivamente lettura o copia ai componenti la propria Comunità.
- Ha l’obbligo della tenuta dei registri dei verbali e dell’elenco degli iscritti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle attività di volontariato.
- Il Verbale della riunione precedente dovrà essere letto, confermato ed approvato all’inizio della riunione successiva del Consiglio Regionale.
- L’Archivista regionale
- L’Archivista regionale è il rappresentante del M.A.S.C.I. che risulta essere socio ordinario del Centro Studi “Mons. Vincenzo Lembo”, archivio storico dello Scautismo Calabrese, che in atto ha la sua sede in Campo Calabro di Reggio Calabria.
- Il M.A.S.C.I. Regionale, annualmente versa la sua quota di adesione al Centro Studi ed il suo rappresentante pro tempore, in virtù della qualifica di socio, partecipa alle Assemblee di tale Centro.
- Al Centro Studi, pur rimanendo di proprietà del Movimento, devono essere trasmessi tutti gli atti e i documenti, anche sotto forma magnetica o digitale, più vecchi di sei anni, e ogni materiale utile alla “Memoria Storica” del Movimento in Regione.
- L’Amministratore regionale
- L’Amministratore regionale è nominato dal Segretario Regionale e deve essere confermato, come gli altri membri del Comitato Esecutivo Regionale dal voto del Consiglio Regionale.
- Provvede alla custodia e alla gestione dei fondi sociali in conformità con i deliberati del Consiglio Regionale. Per le spese correnti è sufficiente il visto del solo Segretario Regionale
- L’Amministratore Regionale è tenuto a predisporre annualmente un Bilancio consuntivo e un Bilancio preventivo da sottoporre all’attenzione del Consiglio Regionale ed all’approvazione dell’Assemblea Regionale.
- Provvede alla tenuta dei libri contabili secondo quanto stabilito dalla normativa vigente ed ad assolvere a tutti gli adempimenti di natura fiscale previsti per le organizzazioni di volontariato.
PARTE SECONDA: AMMINISTRAZIONE ECONOMICA REGIONALE
ARTICOLO 11 (Funzioni dell’Amministratore regionale)
- L’Amministratore Regionale, di cui alla sezione D dell’art.10, provvede alla custodia e alla gestione dei fondi sociali in conformità con i deliberati del Consiglio Regionale. Per le spese correnti è sufficiente il visto del solo Segretario Regionale.
- E’ tenuto a predisporre annualmente un Bilancio consuntivo e un Bilancio preventivo da sottoporre all’attenzione del Consiglio Regionale ed all’approvazione dell’Assemblea Regionale.
- Provvede alla tenuta dei libri contabili secondo quanto stabilito dalla normativa vigente ed ad assolvere a tutti gli adempimenti di natura fiscale previsti per le organizzazioni di volontariato.
ARTICOLO 12 (Revisori dei conti)
- I Revisori dei Conti sono fissati in numero di tre, ed esercitano in forma collegiale il controllo sulla gestione dei fondi sociali.
- Vengono eletti dall’Assemblea Regionale, con le stesse modalità previste per l’elezione del Segretario Regionale
- Sono tenuti ad assistere alle sessioni del Consiglio Regionale nelle quali si trattano questioni economiche rilevanti.
- Sono tenuti a presentare al Consiglio Regionale, ogni fine anno, una loro Relazione sul Bilancio consuntivo preparato dall’Amministratore Regionale; detta Relazione sarà letta all’Assemblea Regionale.
ARTICOLO 13 (Rimborsi e contributi)
- Sono Previsti, nei limiti delle disponibilità dei fondi della Regione, rimborsi per le spese di viaggio al Segretario Regionale, ai componenti il Comitato Esecutivo Regionale ed ai componenti il Consiglio Regionale nella entità, stabilita ad ogni inizio d’anno dal Consiglio Regionale. Di ogni rimborso il Socio dovrà rilasciare ricevuta all’Amministratore.
ARTICOLO 14 (Eventi regionali e loro gestione economica)
- L’organizzazione logistica e la gestione di alcune attività a carattere regionale (Assemblee, Incontri di Primavera, Incontri di Preghiera, Incontri Interregionali, etc.) potranno essere affidate alle Comunità più vicine al luogo prestabilito per la loro effettuazione. Resta comunque sempre agli Organi regionali il compito di impostare il relativo programma e di seguire lo svolgersi dell’attività stessa, in stretto contatto con il Magister del luogo.
- Eventuali oneri derivanti dallo svolgimento di tali attività saranno a carico della Regione o della Comunità, a seconda di quanto stabilito preventivamente dal Consiglio Regionale. Analogamente il Consiglio Regionale delibererà circa la destinazione di eventuali residui attivi.
ARTICOLO 15 (Censimenti – quota regionale)
- Il Consiglio Regionale fisserà di anno in anno la quota di tesseramento che, contestualmente alla quota nazionale, dovrà essere versata attraverso il proprio Magister al fondo regionale. Tale quota sarà utilizzata per coprire tutte le esigenze derivanti dalle attività del Movimento in regione.
ARTICOLO 16 (Utilizzo della via telematica)
- Salvo casi eccezionali, le comunicazioni, le convocazioni, i bollettini regionali, vengono inviati per via telematica. Ogni comunità pertanto dovrà dotarsi di un indirizzo di posta elettronica, che va comunicato al Segretariato Regionale ed al Responsabile di Zona. È impegno del Magister, o di altro Adulto Scout all’uopo delegato dalla Comunità, scaricare periodicamente la posta e provvedere alla stampa da consegnare al Magister o ai membri della Comunità.
PARTE TERZA: ORGANO REGIONALE E REALTÀ LOCALI
ARTICOLO 17 (Comunità Locale)
A) Principi
- La Comunità è la cellula fondamentale e primaria del M.A.S.C.I.
- La Comunità è luogo di amicizia, di condivisione, di fede e di servizio; è il luogo dove si realizza l’educazione permanente dell’Adulto Scout secondo lo stile ed i valori dello scautismo espressi nella Legge e nella Promessa scout, così come proposti da Baden-Powell.
- La Comunità, per tutto ciò che non è di competenza esclusiva dei livelli regionale o nazionale, opera secondo il principio della responsabilità e dell’autonomia.
B) Costituzione
- Coloro che intendono formare una Comunità M.A.S.C.I. devono redigere e sottoscrivere un “Documento Costitutivo” ove sia espressa l’adesione esplicita ai principi ispiratori dell’ISGF ed al Patto Comunitario, allo Statuto ed al Regolamento nazionale e regionale del M.A.S.C.I. Tale documento va inoltrato al Consiglio Regionale, nella persona del Segretario Regionale. Il Consiglio Regionale ha sessanta giorni per esprimere, in forma scritta e motivata, un parere positivo o negativo.
- In caso di parere positivo, lo stesso Consiglio Regionale, nella persona del Segretario Regionale, invia richiesta di registrazione al Comitato Esecutivo Nazionale. In caso di parere negativo, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’opposizione al censimento, il gruppo promotore della nuova Comunità potrà, tramite il proprio rappresentante, inoltrare ricorso motivato in forma scritta al Presidente Nazionale per la decisione definitiva, che verrà emanata entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso.
C) Denominazione e organizzazione
- La Comunità, regolarmente censita, assume il nome del Comune di residenza. Le Comunità della stessa località aggiungeranno al nome il numero progressivo di costituzione. Ogni Comunità può inoltre aggiungere una denominazione specifica che la caratterizzi.
- La Comunità, dopo un periodo di riflessione al fine di realizzare i propri fini costitutivi si doterà autonomamente di una propria organizzazione codificata nella “Carta di Comunità”. Il documento va sottoposto alla verifica del Consiglio Regionale e poi inoltrato al Presidente Nazionale per la ratifica.
- “La Carta di comunità” che integra ed amplia il “Documento Costitutivo” oltre ad esprimere la fisionomia della Comunità stessa, delineando gli obiettivi che essa si pone e i mezzi per conseguirli, deve contenere l’adesione espressa ed integrale alle finalità della I.S.G.F., Patto Comunitario, allo Statuto ed al Regolamento del M.A.S.C.I. e, dal punto di vista organizzativo, deve necessariamente contenere, con apposito regolamento, le disposizioni relative alla composizione, alla convocazione ed al funzionamento dell’Assemblea di Comunità, del Magistero (ove previsto) e le disposizioni per le elezioni degli incarichi sociali prevedendo: 1) un Magister che ha la rappresentanza ufficiale della Comunità e ne coordina tutte le attività 2) L’Assemblea di Comunità, che elegge il Magister e, se previsto, l’organo collegiale ristretto detto Magistero e garantisce la partecipazione di tutti gli Adulti scout della Comunità ed esprime la partecipazione comunitaria ai momenti decisionali al livello nazionale e regionale.
- I risultati delle elezioni dei Magisteri vengono comunicati, a cura del Magister, al Comitato Esecutivo Nazionale ed al Segretario Regionale, nei successivi quindici giorni l’avvenuta elezione.
- Ogni anno nel corso della riunione del Consiglio Regionale per la verifica delle attività svolte dalla regione, i Magister, relazioneranno in merito alle attività svolte dalla propria Comunità, consegnando contestualmente, al Segretario Regionale, copia scritta della propria relazione, per consentire allo stesso di avere i dati necessari per la compilazione delle relazioni richieste annualmente dal Consiglio Nazionale. Tale materiale costituirà una preziosa ed indispensabile documentazione da inviare al Centro Studi “Mons. Vincenzo Lembo, archivio storico del M.A.S.C.I. Calabro.
- Censimenti
- Entro il 31 dicembre di ogni anno i Magister delle Comunità Censite in regione dovranno inviare al Comitato Esecutivo Nazionale il censimento dei propri soci per l’anno successivo, accompagnato dal versamento dell’intera quota associativa, come determinata dal Consiglio Nazionale. Contestualmente i Magister dovranno inviare al Consiglio Regionale, nella persona del Segretario Regionale, copia del censimento. Il Consiglio Regionale può opporsi al censimento di una determinata Comunità. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, da parte del Segretario Regionale, dell’opposizione al censimento, espressa dal Consiglio Regionale, la Comunità, nella persona del suo Magister, può inoltrare ricorso motivato in forma scritta al Presidente Nazionale per la decisione definitiva, che verrà emanata entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso.
- Fino al 30 giugno di ciascun anno potranno essere inviati al Comitato Esecutivo Nazionale i censimenti individuali suppletivi, accompagnati dal versamento della quota associativa; copia dei medesimi andrà contestualmente trasmessa al Consiglio Regionale nella persona del Segretario Regionale.
- Le Comunità di nuova costituzione potranno essere censite, versando l’intera quota associativa, in qualsiasi momento dell’anno con richiesta trasmessa dal Segretario Regionale unitamente alla valutazione positiva espressa dal Consiglio Regionale.
ARTICOLO 18 (Comunità Regionale)
- Mantenendo fede ai principi di cui all’art.17, sezione A del presente regolamento, si può costituire la Comunità Regionale, con il solo scopo ed intento di dare la possibilità di partecipare, in via transitoria, alle attività del Movimento, a chi è in attesa di costituire una Comunità locale o non può essere parte di una Comunità locale esistente per altri temporanei motivi;
- Un incaricato del Segretario Regionale, sentito il Consiglio Regionale, assumerà l’incarico di Magister. Tale incarico, di garanzia e di guida per la Comunità, avrà validità triennale ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.
- L’iscrizione dei singoli non potrà protrarsi oltre i diciotto
- Chi intende far parte della Comunità Regionale deve presentare richiesta scritta al Consiglio Regionale nella persona del Segretario Regionale. Il Consiglio Regionale, sentito, nella prima riunione utile, il Responsabile di Zona ed i Magister competenti per territorio, esprime parere positivo o negativo in forma scritta e motivata. In caso di parere negativo, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione da parte del Consiglio Regionale, l’interessato potrà inoltrare ricorso motivato in forma scritta al Presidente Nazionale per la decisione definitiva, che verrà emanata entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso.
ARTICOLO 19 (La Comunità dei Foulards Blancs)
- Il M.A.S.C.I. censisce come Soci coloro che, fatta la scelta di educazione permanente secondo le proposte di servizio della Comunità Italiana dei Foulards Blancs, intendono impegnarsi nel Movimento aderendo agli ideali ed ai valori dello Scautismo per adulti espressi nel Patto Comunitario e nello Statuto nello spirito della I.S.G.F.
- Il censimento avviene di norma nelle Comunità locali o regionali di cui i Foulards Blancs divengono membri attivi con pari diritti e pari doveri.
- Le Comunità Regionali FB eleggono tra i titolari della propria Regione il Responsabile e la Responsabile regionali tra una rosa di nomi proposti dal Comitato Regionale dell’AGESCI e dal Consiglio Regionale del M.A.S.C.I. in collaborazione con gli incaricati Regionali uscenti, preferendo, laddove possibile, un responsabile di ciascuna associazione, ai quali spetterà, unitamente all’assistente Ecclesiastico regionale, il compito di costituire la Pattuglia Regionale, che è garante dell’animazione della vita comunitaria della Regione.
- Il mandato di Responsabile Regionale ha la durata di quattro anni ed è possibile la rielezione per un solo mandato consecutivo della durata di due anni. .
- L’Assistente Ecclesiastico regionale è nominato dalla Autorità Ecclesiastica competente, per almeno un quadriennio su proposta dei Responsabili regionali FB e dell’Assistente Ecclesiastico nazionale FB. Il mandato dell’Assistente Ecclesiastico Regionale è rinnovabile.
- I Responsabili regionali FB forniscono relazione annuale al Comitato Regionale AGESCI ed al Consiglio Regionale del M.A.S.C.I. circa le attività, le presenze scout ai pellegrinaggi e le altre iniziative partecipate e gestite da FB (giornate dell’ammalato, servizi in ospedale, cantieri, campi di servizio, veglie mariane, occasioni di formazione), unitamente al bilancio della Comunità Regionale, secondo le modalità previste da ciascuna Associazione. Sono in diretto collegamento e collaborazione con gli incaricati al Coordinamento Metodologico (ICM) regionali dell’AGESCI e con il Segretario Regionale del M.A.S.C.I.
- Possono essere costituite delle Comunità locali che nella propria carta di Comunità, oltre ad accettare integralmente lo Statuto, il Patto Comunitario ed i Regolamenti, nazionali e regionali, scelgono, per l’appartenenza dei suoi membri alla Comunità Italiana Foulards Blancs, il cammino di fede e di servizio specifico del Foulard Blanc.
ARTICOLO 20 (Norme per l’attività di volontariato)
- Il Segretario Regionale rappresenta il Movimento nella Regione Calabria e in tale qualità interviene nelle attività che, ai sensi dell’art. 10 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono o potranno essere disciplinate da regolamenti regionali o provinciali. Lo stesso Segretario regionale, previa autorizzazione del Consiglio regionale, può, ai sensi dell’art. 6 della legge 266/91, iscrivere la Regione M.A.S.C.I. della Calabria al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, stipulare le convenzioni di cui l’art. 7 della legge citata nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegato o conseguente.
- Le Comunità, parimenti possono iscriversi nei corrispettivi albi comunali delle associazioni di volontariato, facendo riferimento alla iscrizione regionale, stipulare le convenzioni di cui all’ art.7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed a tale livello svolgere ogni altra attività, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegato e conseguente. In tal caso il Magister pro tempore risulta essere il responsabile legale delle attività svolte dalla Comunità in tale settore.
- Il Segretario Regionale ed i Magister, per quanto di competenza, sono tenuti a comunicare alla Segreteria Nazionale l’elenco dei soci che svolgono attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed ogni successiva variazione, anche al fine della copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla legge.
ARTICOLO 21 (Emblema)
- La Regione adotta come suo emblema quello dello Scautismo Calabrese (altrimenti denominato Brutium). Detto emblema affiancherà sulla carta intestata della Regione quello del M.A.S.C.I.
ARTICOLO 22 (Modifiche alle presenti norme)
- Le presenti Norme potranno essere integrate, modificate o abolite dall’Assemblea Regionale, su proposta del Segretario Regionale, del Consiglio Regionale, di una o più Comunità o di un numero di Adulti Scout non inferiore a venticinque, anche se appartenenti a diverse Comunità.
- Per l’integrazione, modifica o abolizione delle presenti norme è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi dai partecipanti all’Assemblea Regionale, sommando le astensioni ai voti negativi espressi.
- Le proposte di modifica da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale devono essere rese note a tutti i Magister della regione, almeno sessanta giorni prima della data d’inizio dell’Assemblea stessa. La notifica deve avvenire mediante comunicazione anche elettronica chiedendo conferma a verifica dell’avvenuta ricezione. I Magister, ricevuta la comunicazione sono tenuti a darne tempestivamente notizia a tutti i componenti della loro Comunità.
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Regolamento approvato all’Assemblea Regionale Straordinaria del 29 Settembre 2013 a Sant’Eufemia Lamezia.
Sottoposto ad approvazione del Consiglio Nazionale M.A.S.C.I., ai sensi dell’art. 9 comma 1 dello Statuto, nella seduta del 17-19 Gennaio 2014 con modifiche ed integrazioni formali.